Dopo tre anni, due governi e un incalcolabile numero di modifiche e limature mercoledì 10 maggio 2017 è stato approvato al Senato il Disegno di Legge sulle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato; in sostanza la nuova Legge estende maternità, malattia e riposi a 2,5 milioni di lavoratori spesso non iscritti ad alcun albo e senza rappresentanza sindacale.
Un popolo a metà tra l’indipendenza economica e quella professionale, i freelance.
Collegato alla legge di bilancio per l’anno 2016, il DDL sul lavoro autonomo è stato approvato con modificazioni in seconda lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 9 marzo 2017 ed oggi comprende e riconosce ‘alle partite Iva’ la degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative, l’estensione del diritto all’indennità di maternità, così come estende dal 1° luglio l’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla relativa gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA e la estende agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Il DDL è per la maggior parte frutto del professor Maurizio Del Conte, presidente dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, e dei consiglieri economici di Palazzo Chigi, Nannicini e Leonardi.
La nuova Legge sul lavoro autonomo garantisce anche più tutele e diritti, non sarà ad esempio più possibile saldare le fatture oltre i 60 giorni (qualunque clausola lo preveda sarà nulla), così come le idee dovranno essere pagate: l’articolo 4 della nuova Legge mette un paletto, i lavoratori autonomi salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, hanno i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto stesso e spettano al lavoratore autonomo.
Il testo prevede inoltre la deducibilità delle spese per corsi di aggiornamento professionale e orientamento che vengono estese a 10 e 5 mila euro; per i genitori non sarà più obbligatoria l’astensione obbligatoria e la maternità la si potrà ricevere pur continuando a lavorare. Il congedo parentale viene esteso a 6 mesi e sarà possibile usufruirne entro i tre anni dalla nascita del figlio.
Negli accordi tra imprese e lavoratori autonomi dovranno essere disciplinati i tempi di riposo (il cosiddetto diritto alla disconnessione). E, inoltre, i compensi e le clausole dovranno essere gli stessi dei lavoratori interni all’azienda che svolgono le medesime mansioni.
Visto che è una domanda delle più gettonate: chi paga?
Dato che il lavoratore dipendente versa con i contributi mensili anche la copertura delle proprie tutele, anche il lavoratore autonomo dovrà provvedere a coprire quelle nuove, per lui introdotte. Ce lo descrive l’articolo 6 del Disegno di Legge.
Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
- b) modifica dei requisiti dell’indennità di malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
- c) previsione di un aumento dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (contributo alla gestione separata ndr.), e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.