Il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi. Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice; collaboratori coordinati e continuativi (per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile) ed infine per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Indennità Covid-19 maggio 2020 per Partite IVA
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.
Indennità partite IVA
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro. Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro. A tali indennità possono accedere, per marzo ed aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per maggio, oltre alla partita IVA, attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’INPS verifica con l’Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.
I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.
Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l’indennità per il mese di marzo 2020, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare una nuova domanda.
Come previsto dal decreto Rilancio le indennità relative a marzo 2020 possono essere richieste entro il 3 giugno 2020, ossia entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).
I titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), che non abbiano ancora presentato la domanda di indennità, relativa al mese di marzo 2020, possono presentare la domanda entro l’8 giugno 2020.
Come ottenere l’indennità Covid-19 maggio 2020
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Le indennità non sono cumulabili:
- tra loro;
- con il Reddito di Emergenza;
- con l’indennità per i domestici;
- con l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili con:
- assegno ordinario di invalidità;
- indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
- indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
- indennità di disoccupazione agricola;
- borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).