La #Fava a noi non piace. Nuovo bavaglio alle libertà?
Un deputato della Lega Nord, tal Gianni Fava ha proposto una norma che introdurrebbe molte delle restrizioni alla libertà di Internet proposte (e affondate) negli Stati Uniti. Noi però non abbiamo Google o Wikipedia a dissentire, per questo domani alla Camera si andrà al voto (indisturbati) su questo emendamento.
Un deputato della Lega Nord, tal Gianni Fava ha proposto una norma che introdurrebbe molte delle restrizioni alla libertà di Internet proposte (e affondate) negli Stati Uniti (SOPA ndr.).
Noi però non abbiamo Google o Wikipedia a dissentire, per questo domani alla Camera si andrà al voto (indisturbati) su questo emendamento.
Ma in cosa consiste? Ne fa un’analisi Valigia Blu, di cui riportiamo uno stralcio:
Andiamo per ordine, l’attuale normativa (decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE) che regola la responsabilità degli intermediari della comunicazione, cioè le aziende che forniscono servizi online, dall’accesso alla rete agli spazi web, stabilisce che questi ultimi non sono responsabili per i contenuti illeciti immessi dagli utenti sui loro server, se non ne hanno consapevolezza e se una volta venuti a conoscenza della presenza di tali contenuti illeciti da parte delle “autorità competenti” (da intendersi la magistratura), li rimuovono prontamente.
L’emendamento Fava aggiunge (rif. Pag 170) a tale precetto l’obbligo di rimuovere i contenuti medesimi anche a seguito di comunicazione da parte “di qualunque soggetto interessato”.
E non basta, ulteriori modifiche all’articolo 16 del decreto summenzionato introducono l’obbligo, da parte del fornitore di servizi online, di adempiere ad un generico “dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso”, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite. In particolare si prevede espressamente l’adozione di filtri diretti ad impedire l’accesso alle informazioni o ai contenuti illeciti eventualmente presenti sui server del provider, o a contenuti diretti anche solo “ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi” i quali, sulla base della norma, si dovrebbero presumere illeciti perché abbinati a parole chiave (keyword) che negli usi normali del commercio indicano abitualmente prodotti non originali.





